13/04/2022
UNA GIORNATA SPECIALE DA FRASTE
28/01/2022
CESSIONE DEL CREDITO | GRAVISSIMA DIFFICOLTÀ DELLE IMPRESE CON LE NUOVE MISURE
16/09/2021
GEOFLUID 21 SETTEMBRE 2021 SALA A
17/06/2020
FIAS: STATI GENERALI DELL'ECONOMIA
20/02/2020
PATENTINO: RINNOVATO IL PROTOCOLLO FORMEDIL TRA AIF E ANIPA
20/03/2019
COMUNICATO STAMPA DECRETO SBLOCCA CANTIERI
19/03/2019
FIAS: DECRETO SBLOCCA CANTIERI LIMITI SUBAPPALTO
04/10/2018
UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO IN AMBITO URBANO:TECNOLOGIE E MODALITÀ OPERATIVE
24/04/2015
NOTA DI POSIZIONE FIAS – CORRETTIVO D.LGS.50/2016 CODICE APPALTI – CONSULTAZIONE DAGL
06/10/2016
FIAS QUALIFICAZIONE E APPALTI GEOFLUID 2016
11/07/2016
PROPOSTE DI MODIFICA FIAS
02/04/2016
CODICE APPALTI: PMI DISTRUTTE DALLA LIBERALIZZAZIONE DEL SUBAPPALTATO
28/04/2015
CONVEGNO FIAS-IATT SICUREZZA SUL LAVORO
24/04/2015
PERFORAZIONI, A ROMA UN CONVEGNO SULLA NUOVA NORMATIVA EUROPEA
23/05/2014
LAVORI SPECIALISTICI PIÙ LIBERI: QUALIFICAZIONE PER LE VERIFICHE FACILITATA PER DUE ANNI
26/04/2014
OPERE SPECIALISTICHE PUBBLICATO IN GAZZETTA IL NUOVO DECRETO
26/07/2013
TORNATI AL 1998: VANIFICATI 15 ANNI DI INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE E RISORSE UMANE
12/12/2021
NASCE LA FIAS PER TUTELARE LE IMPRESE SPECIALISTICHE
11/12/2012
UNA FEDERAZIONE PER IL FUTURO
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 Aprile 2014 il Decreto 24 Aprile 2014 recante: "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47".
Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture ha dato attuazione all'articolo 12 del Decreto sull'emergenza abitativa (Dl n. 47/2014), cercando di dare una soluzione stabile al problema sulla qualificazione nelle categorie specialistiche, disciplina già oggetto, come noto, di interventi normativi e giurisprudenziali. Nel nuovo Decreto le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, per le quali l'impresa generale non può eseguire le lavorazioni, passano da 33 a 24. Passano da 24 a 14 le cosiddette "super-specialistiche", per le quali è previsto l'obbligo a carico dell'impresa generale priva di qualificazione di associare in Ati una ditta specializzata nel settore.
Per ciò che riguarda le specialistiche per le quali è prevista la qualificazione obbligatoria vengono eliminate un totale di 10 categorie, specificatamente: Os 9 (segnaletica luminosa), Os 12-B (barriere paramassi), Os 15 (pulizia acque marine), Os 16 (centrali energia elettrica), Os 31 (impianti mobilità sospesa), Os 17 (impianti telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 27 (impianti per la trazione elettrica), Os 29 (armamento ferroviario).
Viene altresì evidenziato che entra nell'elenco la Os 32, relativa alle strutture in legno. Le categorie super-specialistiche, invece, precedentemente catalogate nel comma 2 dell'art. 107 del Dpr n. 207/2010, annullato dal Consiglio di Stato, scendono a 14.
Permangono quattro macro-categorie relative ai beni culturali (Os 2-A, Os 2-B, Os 25), alla sicurezza strutturale e infrastrutturale (Os 11, Os 12-A, Os 13, Os 18-A, Os 18-B, Os 21, Os 32), alla sicurezza impiantistica (Og 11, Os 4, Os 30) ed al ciclo dei rifiuti (Os 14). Infine, viene fatta rientrare, in aggiunta all'elenco, la Os 32, relativa alle strutture in legno.