Fias lavori di costruzione

26/04/2014

opere specialistiche PUBBLICATO IN GAZZETTA IL NUOVO DECRETO

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 Aprile 2014 il Decreto 24 Aprile 2014 recante: "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47".
Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture ha dato attuazione all'articolo 12 del Decreto sull'emergenza abitativa (Dl n. 47/2014), cercando di dare una soluzione stabile al problema sulla qualificazione nelle categorie specialistiche, disciplina già oggetto, come noto, di interventi normativi e giurisprudenziali. Nel nuovo Decreto le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, per le quali l'impresa generale non può eseguire le lavorazioni, passano da 33 a 24. Passano da 24 a 14 le cosiddette "super-specialistiche", per le quali è previsto l'obbligo a carico dell'impresa generale priva di qualificazione di associare in Ati una ditta specializzata nel settore.
Per ciò che riguarda le specialistiche per le quali è prevista la qualificazione obbligatoria vengono eliminate un totale di 10 categorie, specificatamente: Os 9 (segnaletica luminosa), Os 12-B (barriere paramassi), Os 15 (pulizia acque marine), Os 16 (centrali energia elettrica), Os 31 (impianti mobilità sospesa), Os 17 (impianti telefonici), Os 19 (reti Tlc), Os 22 (impianti di potabilizzazione e depurazione), Os 27 (impianti per la trazione elettrica), Os 29 (armamento ferroviario).
Viene altresì evidenziato che entra nell'elenco la Os 32, relativa alle strutture in legno. Le categorie super-specialistiche, invece, precedentemente catalogate nel comma 2 dell'art. 107 del Dpr n. 207/2010, annullato dal Consiglio di Stato, scendono a 14.
Permangono quattro macro-categorie relative ai beni culturali (Os 2-A, Os 2-B, Os 25), alla sicurezza strutturale e infrastrutturale (Os 11, Os 12-A, Os 13, Os 18-A, Os 18-B, Os 21, Os 32), alla sicurezza impiantistica (Og 11, Os 4, Os 30) ed al ciclo dei rifiuti (Os 14). Infine, viene fatta rientrare, in aggiunta all'elenco, la Os 32, relativa alle strutture in legno.

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